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RssQuinto conto energia
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro.
2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito della medesima Autorità, individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, aggiunge il valore di 6 miliardi di euro l’anno.
3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si applicano decorsi quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.
Detrazioni
Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.
È a regime anche la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono, entro sei mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
In questi casi, l’acquirente o l’assegnatario della singola unità immobiliare potrà fruire del 36% del valore degli interventi eseguiti. Questo valore si assume in misura pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.