Quinto conto energia

Scritto da: vmec02 Pubblicato In: News Data di Creazione: 2013-10-31 Cliccato: 2794 Commenti: 0

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito della medesima Autorità, individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, aggiunge il valore di 6 miliardi di euro l’anno.

3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si applicano decorsi quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito della medesima Autorità, individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, aggiunge il valore di 6 miliardi di euro l’anno.

3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si applicano decorsi quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.

4. Fatto salvo l’articolo 4, comma 7, il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi:

a) ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio prima della data di decorrenza individuata al comma 3;

b), ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;

c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

5. Il presente decreto cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno. La data di
raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l’anno viene comunicata, sulla base degli elementi forniti dal GSE, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con le modalità di cui al comma 2.

 

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